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 Group: MemberPosts: 22 Location: Lonate Pozzolo(VA) Status:  | |
| Ciao a tutti ragazzi... In questi giorni sono in ballo a fare ricerche sui vari forum e siti delle autorità , per sapere se posso trasportare la mia amata zavorrina pur avendo ancora il foglio rosa per patente A3... Beh..ne ho trovate e sentite di ogni!!! Alla fine mi sono deciso ed ho chiamato il servizio assistenza al pubblico dell'Arma(Carabinieri). La risposta è che l'unica VERA limitazione è il fatto che non si possono frequentare posti troppo affollati..(prescrizione tra le altre cose anche molto vaga) per il resto si va tranquilli!!! Ho mandato anche una mail, e la risposta ve la metto di seguito...se avete il mio stesso dubbio ,stampatela e portatela con Voi quando viaggiate in coppia!A presto! Mail:
R: Foglio rosa Da: CG - URP - Carabinieri (cgurp@carabinieri.it) Inviato: giovedì 23 ottobre 2008 12.16.59 A: roberto fuscaldo (fu2007@hotmail.it)
Gentile Roberto, le prescrizioni a cui deve attenersi il titolare del cosiddetto “foglio rosa” sono quelle previste dall’art. 122 del codice della strada, che Le trascriviamo qui di seguito:
Art. 122. Esercitazioni di guida. 1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida. 2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni. 3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5. 4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento. 5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati. 6. L'autorizzazione è valida per sei mesi. 7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,43 a euro 1.432,99. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore. 8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,43 a euro 1.432,99. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38. 9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38”.
Evidenziamo che l’autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente. Inoltre, il titolare di foglio rosa che sia maggiorenne può portare con sé altra persona se la carta di circolazione del veicolo lo consente, mentre il minorenne non può mai trasportare un passeggero.
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